domenica 2 febbraio 2014

Crisi nella Chiesa, crisi del Papato: chiarificazioni necessarie


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Pubblichiamo qui la prima parte di questo attento studio di Pietro Ferrari che affronta con passione il problema dell’autorità pontificia nell’attuale crisi nella Chiesa: problema centralissimo e d'ineludibile attualità. La seconda e ultima parte sarà pubblicata martedì 4 febbraio 2014.

Come riportava Padre Maria sul sito www.agerecontra.it, San Gregorio Magno, Papa nel 590, profetizzò «una falsa chiesa con falsi papi i quali (visto il concetto male inteso di ubbidienza al Pontefice romano che la massa dei cattolici ha) porteranno fuori della Chiesa quasi tutti i cattolici». Le gravi dichiarazioni di J.M. Bergoglio (http://radiospada.org/2013/11/il-vostro-parlare-sia-si-si-no-no/) nonché il suo ‘magistero’ (http://radiospada.org/2013/12/il-vento-gelido-dell-evangelii-gaudium/) sembrano inverare tutto ciò, anche se molti dubitano che possa essere possibile una drastica diminuzione della visibilità della Chiesa. In realtà ciò è possibile. Dov'era infatti la visibilità della Chiesa nel Grande Scisma d'Occidente? Dio ha promesso che l'Apostolicità non finirà (Messa, Sacramenti, santificazione delle anime) ma la visibilità è sì una possibilità di diritto ma non necessariamente e sempre, una situazione attuale o di fatto. Oggi molti sostengono, sbagliando, la non Infallibilità del Magistero Ordinario Universale e delle Canonizzazioni, che il nuovo codice canonico è sbagliato, che il nuovo rito della Messa è valido ma ereticale. Costoro affermano che la Tradizione è regola prossima (non remota quindi) della Fede e questo è stato condannato dalla Chiesa (PIO XII, Humani Generis, 12-8-1950, DS 3884-5 e I. P. n. 1278-9), dicono che il Magistero Pontificio invece, non è regola prossima della Fede perché il "Papa" sbaglia e questo è stato condannato da LEONE XIII, (Sapientiæ Christianæ, 10-1-1890, I. P. nn. 510, 511, 512, 513.). Costoro seguono le "autorità" dunque, con intermittenza volontaria: disobbediscono, restando "in comunione". In Verità se la Chiesa non può dare veleno ai suoi Figli (Denz 1837; Pio VI Auctorem Fidei) e se di veleni si tratta, non è allora la Chiesa che li dà, pertanto la Chiesa può subire sì una parziale diminuzione della sua visibilità, ma rimane pur sempre infallibile, invariabile ed indefettibile, anche se la Sede è vacante. Infatti il Barbier (http://radiospada.org/2013/09/sulla-perpetuita-ed-invariabilita-della-chiesa-anche-in-caso-di-sede-vacante/): “La Chiesa cattolica, apostolica, romana rimase invariabile da Gesù Cristo in qua per la sua unità nella fede, nei sacramenti, nelle sue leggi, nel’ suo capo. Ella ha veduto succedersi alla sua testa una non interrotta genealogia di sommi Pontefici e di vescovi; noi ne siamo certi per le storie e per i monumenti autentici che ci notano la succes­sione dei primi pastori non solamente di secolo in secolo, ma di anno in anno. E non importa se si è talvolta protratta per mesi ed anche per anni l’elezione di un nuovo Papa, o se sorsero antipapi; l’inter­vallo non distrugge la successione, perché allora il clero ed il corpo dei vescovi sussiste tuttavia nella Chiesa, con intenzione di dare un successore al defunto Pontefice non appena le circostanze lo permettano. Il concilio di Costanza - ricorda il Barbier - dichiara eretico colui che intorno agli articoli di fede pensa diversamente da quello che insegna la Chiesa di Roma. Il Liguori dice essere pienamente convinto, che coloro i quali sostengono che qualunque romano Pontefice può sbagliare ne’ suoi decreti su la fede, recano nella Chiesa la peste e la rovina; e la storia prova che quelli i quali resistettero superbi ai decreti della santa Sede, cominciarono con lo scisma, finirono nell’eresia.
Pertanto alla Chiesa dobbiamo obbedienza, ma appare evidente come l’obbedienza non debba mai essere fine a se stessa, essendo non l’essenza ma una CONSEGUENZA della questione dell’Autorità; ed infatti: Papa Felice III: "Non resistere all’errore è approvarlo, non difendere la verità è ucciderla. Chiunque manca di opporsi ad una prevaricazione manifesta può essere considerato un complice occulto” (citato da Leone XIII nella sua lettera ai Vescovi italiani 08/12/1892)
Dom Guéranger: "Quando il pastore si trasforma in lupo, è al gregge che in primo luogo tocca difendersi. Senz'altro normalmente la dottrina scende dai Vescovi al popolo fedele e i sudditi, nel dominio della Fede, non devono giudicare i loro capi. Ci sono, però, nel tesoro della Rivelazione punti essenziali, che ogni cristiano, in considerazione del suo stesso titolo di cristiano, necessariamente conosce e obbligatoriamente deve difendere" (L'Année Liturgique, festa di S.Cirillo di Alessandria, pp.340-341).

Cosa fare dunque? Resistere o Ubbidire? Appena si pone la necessità non episodica di dover resistere, occorre risolvere il problema dell’Autorità. La Chiesa si trova nella sua pienezza o in stato di privazione? Dal 1965 vi è OBIETTIVAMENTE un "magistero" ufficiale ben diverso rispetto a quello precedente sulla libertà religiosa, l’ecumenismo, i rapporti con le altre "chiese" e religioni ma molti fanno finta che vi sia ancora Pio XII, immaginandosi un’idea di “chiesa” che in realtà non esiste e scavandosi illusorie nicchie di comodo. Costoro spesso dileggiano i fanatici ‘mediugoriani’ come se codesti vivessero in un’altra chiesa rispetto alla loro, come se non fossero in comunione tra loro! Il Papa è il Vicario di Cristo sempre o in modo intermittente? No, ti diranno che lo è sempre, ma non sempre parla con volontà definitoria vincolante. Altrove tale asserzione è stata smontata riguardo all’atteggiamento da tenersi: http://radiospada.org/2013/10/la-chiesa-e-il-papa-o-insegnano-il-vero-o-non-sono/.
Posto che San Vincenzo di Lerino nel Commonitorium insegnava che, ove nascano diatribe e "novità", occorre riferirsi a ciò che precedentemente la Chiesa ha sempre insegnato, può definirsi però “cattolica”, una resistenza sistematica alla riconosciuta suprema e legittima autorità che, abitualmente e costantemente, sbaglierebbe, continuando a diffondere errori già condannati? Secondo gli antisedevacantisti sì, ma il sedevacantismo si fonda su presupposti di fede e di diritto della Chiesa ed armonizza, soprattutto col “sedeprivazionismo”, obbedienza alla legittima autorità, resistenza ai falsi pastori, indefettibilità della Chiesa ed infallibilità della stessa.
Alcuni sedevacantisti che non seguono la Tesi di Cassiciacum , fondano la loro posizione sulla Bolla di Papa Paolo IV del 1559, Cum ex apostolatus officio circa l’invalidità dell’elezione papale:
“Se mai, in qualunque epoca, avvenga che... il Romano Pontefice abbia deviato dalla Fede Cattolica o sia caduto in qualche eresia prima di assumere il papato, tale assunzione, anche compiuta coll’ unanime consenso di tutti i Cardinali, è nulla, invalida e senza effetto; né può dirsi divenire valida, o esser tenuta per legittima in qualsivoglia modo, o esser ritenuta dare a costoro alcun potere di amministrare delle materie sia spirituali che temporali; ma qualsiasi cosa sia detta, fatta o stabilita da costoro è priva di ogni forza e non conferisce assolutamente alcuna autorità o diritto a chicchessia; e costoro per il fatto stesso (eo ipso) e senza che sia richiesta alcuna dichiarazione siano privati di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, ufficio, e potere.” La Tesi sedevacantista è una tesi che si fonda su presupposti di fede ed il diritto della Chiesa. Secondo i sedevacantisti “simpliciter” questa Costituzione Apostolica “Cum ex Apostolatus officio” di Papa Paolo IV (che prevedeva l'invalidità dell'elezione di chi ha deviato dalla Fede) non sarebbe mai stata abrogata né da San Pio X con la “Costituzione Vacante Sede Apostolica” del 25 dicembre 1904, né da Pio XII con la Costituzione “Vacantis Sedis Apostolicae” dell’8 dicembre 1945. Per i cosiddetti “tesisti” invece tale Costituzione è stata abrogata trattando materia inerente alla disciplina e alla procedura di designazione papale, pertanto non più applicabile oggi ma comunque di rilevante importanza, essendo un precedente che dimostra la possibilità che ci sia un eletto da tutti riconosciuto, che non è vero Papa. La parte concernente le cariche diverse dal papato, è attualmente (dopo il codice del 1917) da cercarsi nel codice di diritto canonico, che però non concerne il Papa, che in quanto legislatore non è suddito alla legge ecclesiastica. La parte concernente l'elezione del Papa ora si deve cercare solo nelle costituzioni pontificie riguardanti detta elezione, l'ultima delle quali, è quella di Pio XII. In queste costituzioni il Papa regola tutta la materia (elezione papale) e quindi ci si deve riferire solo ad essa. La Bolla di Paolo IV aggiunge al diritto divino una clausola di diritto ecclesiastico: esclude dall'elezione i soggetti - come il card Morone - che hanno deviato dalla fede cattolica o sono caduti in una eresia, senza essere necessariamente eretici (formali) e dichiarati tali. Questa disposizione molto opportuna non è di diritto divino (di diritto divino è l'esclusione degli eretici formali) ma ecclesiastico, e in quanto non ripresa dalle costituzioni in vigore è inapplicabile.
Alcuni sedevacantisti estendono anche al papato il Codice di Diritto Canonico (1917), che al canone 188, art. n. 4 prevede la perdita dell’ufficio:
“Qualsiasi ufficio sarà vacante ipso facto [per il fatto stesso] per tacita rinuncia e senza che sia richiesta alcuna dichiarazione, ... §4 per pubblica defezione dalla Fede Cattolica;... (Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: … 4. A fide catholica publice defecerit;...)”
Altri ritengono l’opinione di S. Roberto Bellarmino nel De Romano Pontifice (Cap. XXX):
“La quinta opinione (riguardo all’ipotesi del papa eretico) pertanto è vera; un papa che sia eretico manifesto, per quel fatto (per se) cessa di essere papa e capo (della Chiesa), poiché a causa di quel fatto cessa di essere un cristiano (sic) e un membro del corpo della Chiesa. Questo è il giudizio di tutti gli antichi Padri, che insegnano che gli eretici manifesti perdono immediatamente ogni giurisdizione.” Vi è pertanto una notevole base teologica, magisteriale e codicistica da porre a fondamento del “sedevacantismo”. Lo stesso Papa Innocenzo III, citato dal teologo Billot nel suo Tract. De Ecclesia Christi, p. 610:
“La fede mi è necessaria a tal punto che, avendo Dio come mio unico giudice in altri peccati, potrei comunque venir giudicato dalla Chiesa per i peccati che potessi commettere in materia di fede.” Anche Giovanni di San Tommaso, il Cayetanus e con sfumature diverse, Charles René Billuart o.p.,che nella Summa Sancti Thomae hodiernis academiarum moribus accomodata, (Tractatus de regulis fidei, 1778, pag. 979) così indica:
“DOMANDA: Se il Papa è soggetto al giudizio della Chiesa in caso di eresia, perché non lo è anche in altri casi?
RISPOSTA: Perché nel caso di eresia, e non in altri, la sua stessa eresia lo fa decadere dal Pontificato: in che modo infatti potrebbe rimanere capo della Chiesa chi non è più suo membro ? Perciò, egli è soggetto al giudizio della Chiesa, non affinché sia deposto, perché egli già da se stesso si è deposto e si è separato dal Pontificato, ma affinché sia dichiarato eretico, cosicché sia noto alla Chiesa che egli non è più Pontefice prima della quale dichiarazione non è consentito negargli obbedienza; perché egli conserva ancora giurisdizione, non di diritto quasi fosse ancora Papa, ma di fatto, così volendo e dispensando Dio a causa del bene comune della Chiesa”.
Uno tra i più grandi Dottori della Chiesa come Sant'Alfonso Maria de Liguori, conferma la possibilità teorica del “Papa eretico” in Verità della Fede, (Volume primo, Giacinto Marietti, Torino, 1826, alla pagina 142), che però immediatamente cessa di essere Papa: “La seconda cosa certa si è, che quando in tempo di scisma si dubita, chi fosse il vero papa, in tal caso il concilio può esser convocato da’ cardinali, e da’ vescovi; ed allora ciascuno degli eletti è tenuto di stare alla definizione del concilio, perché allora si tiene come vacante la sede apostolica. E lo stesso sarebbe nel caso, che il papa cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia. Benché allora, come meglio dicono altri, non sarebbe il papa privato del pontificato dal concilio come suo superiore, ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto affatto inabile, e caduto dal suo officio.”
Anche tra le visioni mistiche di Santa Brigida di Svezia, approvate dalla Chiesa: "Perché è la vera e Cattolica fede che un Papa che non fa pubblica defezione dalla Fede non è mai così malizioso che come risultato di questi peccati e delle sue altre opere cattive non ci sia sempre in lui la pienezza dell’autorità e il completo potere per legare e sciogliere le anime – non importa quanto sia macchiato con altri peccati.” (Rivelazioni, libro 7, cap. 7). [CONTINUA]

Pietro Ferrari (http://radiospada.org/)