martedì 22 maggio 2012

La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 2°).



Attenzione: La bozza Costituzionale esposta  lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


Capo I
Delle Camere legislative





Art. 32 – Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera Alta/Regia il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.

Art. 33 – In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero dei suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34 – Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 – Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36 – Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra.

Art. 37 – Appartiene al Sovrano il verificare i poteri di coloro che compongono ciascuna delle due camere , e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.

Art. 38 – I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una, quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati al Sovrano.

Art. 39 – Un progetto di legge discusso e votato in una camera  può essere inviato alla sanzione del Sovrano.

Art. 40 – Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la decisione del verdetto finale spetta unicamente al Sofravo.

Art. 41 – I componenti delle due camere legislative sono violabili  se le loro opinioni sono di natura rivoluzionaria . Possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi,  possono essere arrestati solo mediante  l’autorizzazione del Sovrano; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 – Ciascuna delle due camere legislative riceverà dal Sovrano   il suo regolamento in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

Scritto da:

Il Principe dei Reazionari